Il sistema tessera sanitario e l'obbligo esteso agli psicologi

17 ottobre 2016

Ai gentili Clienti

 

Loro sedi

 

Monza, 12 ottobre 2016

 

Circolare 5/2016

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, ha disciplinato le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria[1] da parte dei professionisti operanti nel settore sanitario e ha stabilito che tutti i cittadini che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del Sistema Tessera Sanitaria e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle proprie spese mediche. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha emanato specifici provvedimenti, nei quali ha disciplinato le modalità operative attraverso le quali il cittadino può far valere il proprio diritto di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’obbligo di trasmettere i dati dei clienti attraverso il Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso anche a tutti gli Psicologi iscritti all’Albo, oltre che ad altre professioni sanitarie, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 Settembre 2016

 

ABILITAZIONE AL PORTALE SISTEMATS.IT

Entro il 31 Ottobre 2016 ciascun professionista dovrà richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ( MEF ) le credenziali per accedere alle funzionalità specifiche del Sistema Tessera Sanitaria.

Per farlo è necessario seguire una procedura di auto-accreditamento sull’Area di registrazione del portale :

https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf

Ricevuta la richiesta di accreditamento, il portale Sistemats.it verificherà la corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti nell’Albo Professionale e in caso di esito positivo attribuirà le credenziali di accesso al sistema inviandole per Posta Elettronica Certificata.

Le credenziali consistono in un codice identificativo e una password per accedere ai servizi del sistema.

 

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI

La procedura di opposizione di seguito descritta è da applicare con riferimento a tutte le “fatture/ricevute sanitarie” emesse a partire dal 14 novembre 2016.

Le modalità tecniche attraverso le quali il cittadino può opporsi alla trasmissione dei propri dati sono tre:

1. Richiesta verbale al professionista erogante la prestazione sanitaria;

2. Registrazione al sito www.sistemats.it

3. Invio di uno specifico modulo all’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Richiesta verbale al professionista erogante la prestazione sanitaria

Si sottolinea che il professionista ha un ruolo attivo e deve adempiere a specifici obblighi di legge SOLO con riferimento alla prima modalità di esercizio del diritto di opposizione da parte del paziente. A seguito della richiesta verbale da parte del paziente, di non inviare i propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, il professionista sarà tenuto ad annotare tale opposizione sulla propria copia e sull’originale del documento fiscale ( fattura/ricevuta sanitaria ) da consegnare al cliente.

La dicitura corretta da apporre è la seguente:Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016”. Si consiglia pertanto a livello operativo, di predisporre un timbro con la dicitura sopra menzionata da apporsi, in caso di richiesta espressa oralmente da parte del paziente, su entrambe le copie della fattura all’atto della loro emissione. Per quanto attiene il diritto del contribuente di opporsi all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, si specifica che tale diritto, vale anche per il familiare a carico destinatario di una prestazione sanitaria, anche se minorenne (purché avente più di sedici anni).

Il professionista inoltre, conservando una copia della fattura emessa, come prevede la normativa tributaria, adempierà anche a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti sopra menzionati relativamente alla “conservazione dell’informazione di tale opposizione”.

Si specifica infine che, in considerazione del tenore letterale della norma che prevede il diritto da parte del paziente di opporsi “oralmente”, i professionisti e le strutture sanitarie non possono chiedere al cittadino di firmare dichiarazioni, comunicazioni o quant’altro.

Ai fini di una corretta ed esaustiva informazione, per portare a conoscenza del paziente il suo diritto di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese sanitarie, si ritiene opportuno predisporre inoltre una specifica informativa da esporre in sala d’attesa o da consegnare al paziente (si allega un fac-simile di informativa ALLEGATO 1*).

Con riferimento invece a tutti i documenti fiscali emessi dal 1° gennaio 2016 al 13 novembre 2016, ed alle fatture emesse dal 14 novembre 2016 ( per le quali il cittadino non ha espresso oralmente il divieto di comunicazione dei relativi dati all’atto della loro emissione ), l’Agenzia delle Entrate ha individuato due modalità alternative di opposizione che andremo ad analizzare qui di seguito.

Si evidenzia che entrambe le modalità vengono esposte per mera conoscenza in quanto in entrambi i casi non è richiesto in nessun modo l’intervento da parte del professionista che eroga la prestazione sanitaria.

 

2.Registrazione al sito www.sistemats.it

Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di emissione delle fatture ( quindi dal 1° al 28 febbraio 2017 con specifico riferimento alle fatture emesse nell’anno 2016 ), il cittadino, registrandosi al sito www.sistemats.it ed accedendo alla propria area riservata del sito, può consultare l’elenco delle proprie spese sanitarie comunicate dai diversi professionisti e selezionando le singole voci di spesa, potrà opporsi all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del modello 730 o Unico precompilati.

 

3.Invio del modulo all’Agenzia delle Entrate

Dal 1° Ottobre dell’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa ( quindi dal 1° ottobre 2016 al 31gennaio 2017 con specifico riferimento alle fatture emesse nell’anno 2016 ), il cittadino, in alternativa alle modalità sopra menzionate, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad uno o più tipologie di spesa, inviando l’apposito modello reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ( ALLEGATO 2* ) al seguente indirizzo mail:

-          opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it

E’ inoltre possibile telefonare al Centro di assistenza multicanale delle Entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 – 0696668907 ( da cellulare ) o recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione.

 

TRASMISSIONE DEI DATI

Entro il 31 gennaio 2017 ciascun professionista dovrà caricare sul portale Sistema Tessera Sanitaria, i dati inerenti alle spese sostenute dai propri pazienti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, contenuti all’interno del documento fiscale rilasciato all’atto del pagamento. Naturalmente, le fatture emesse con la dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016” non dovranno essere trasmesse e il professionista sarà sollevato dall’obbligo di invio.

La trasmissione potrà essere effettuata, oltre che direttamente dal professionista interessato, anche per il tramite di un soggetto delegato ( consulente fiscale ) tenuto, a sua volta, a seguire una procedura di accreditamento.

In considerazione di ciò, si consiglia, di avviare sin da ora un’attività di normalizzazione del proprio archivio fiscale, prestando particolare attenzione alla verifica del codice fiscale del paziente che è stato inserito all’interno delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo obbligo è limitato alla trasmissione dei soli dati inerenti le spese per prestazioni sanitarie sostenute da persone fisiche.

Restano dunque esclusi dall’obbligo di trasmissione sia i dati inerenti le prestazioni non sanitarie ( come ad esempio le docenze o le consulenze di altra natura ) sia le prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano rivolte a soggetti diversi da persone fisiche ( come ad esempio enti pubblici o privati, cooperative, società, etc ).

 

SANZIONI

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, sono contenute nell’art. 23 del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158:

 

1. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.

2. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

3. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, euro 33,33 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 20.000.

Ai sensi dell’ Art. 32 (Decorrenza degli effetti e abrogazioni): le sanzioni “ si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.”

 

Riassumendo, si riepilogano di seguito gli adempimenti e le relative scadenze:

 

TEMPISTICHE

ADEMPIMENTO

Entro il 31/10/2016

Il professionista dovrà richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ( MEF ) le credenziali per accedere alle funzionalità specifiche del Sistema Tessera Sanitaria.

Per farlo è necessario seguire una procedura di auto-accreditamento sull’Area di registrazione del portale :

https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf

Per le parcelle emesse dal 14/11/2016

A seguito della richiesta verbale da parte del paziente, di non inviare i propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, il professionista sarà tenuto ad annotare tale opposizione sulla propria copia e sull’originale del documento fiscale ( fattura/ricevuta sanitaria ) da consegnare al cliente. La dicitura corretta da apporre è la seguente: Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016”.

 

Entro il 31/01/2017

Il professionista dovrà caricare sul portale Sistema Tessera Sanitaria, i dati inerenti alle spese sostenute dai propri pazienti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, contenuti all’interno del documento fiscale rilasciato all’atto del pagamento. Naturalmente, le fatture emesse con la dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016” non dovranno essere trasmesse e il professionista sarà sollevato dall’obbligo di invio.

 

 

*Gli allegati relativi alla presente circolare, potranno essere richiesti inoltrando una mail alla nostra amministrazione : amministrazione@am-tax.it

Per ogni altra informazione o approfondimento lo studio rimane a Vostra disposizione

Distinti saluti

Studio AM-TAX

 

[1]Il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è stato predisposto per fornire all’Agenzia delle Entrate tutti i dati circa le spese sanitarie affrontate dai cittadini, in modo da poter predisporre il 730 o modello UNICO precompilato.

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