Ai gentili Clienti
Loro sedi
Monza, 1 Aprile 2016
Circolare 4/2016
La Legge di stabilità 2016 ha introdotto rilevanti e numerose novità normative.
Di seguito l’elenco degli argomenti che sono di particolare interesse e che sono approfonditi in base alle modifiche di Legge:
- Clausole di salvaguardia Iva/accise;
- Imu terreni agricoli;
- Imu/Tasi abitazione principale;
- Ivie;
- Tari;
- Altre novità sulla tassazione locale;
- Agevolazioni imposta di registro prima casa;
- Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare;
- Aliquota Ires;
- Proroga detrazione 50% ristrutturazione edilizie e bonus mobili e 65% risparmio energetico;
- Leasing immobili ad uso abitazione principale;
- Super ammortamento;
- Estromissione beni società;
- Deduzione forfettaria Irap;
- Note di variazione Iva;
- Termini per gli accertamenti fiscali;
- Aliquota contributiva lavoratori autonomi;
- Estensione dell’aliquota Iva ridotta in editoria;
- Rivalutazioni valore dei terreni e delle partecipazioni;
- Rivalutazioni beni d’impresa;
- Uso del contante;
- Pagamenti con il pos.
1.Clausole di salvaguardia Iva/Accise
Nella Legge di Stabilità 2016 viene disattivata la clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (art.1, comma 430, Legge 147/2013) e vengono rinviati al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1, commi 208, 718 e 719 Legge 190/2014).
2.Imu terreni agricoli
Si introduce e definisce l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Lgs. 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, 448;
- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
3.Imu/Tasi abitazione principale
- Viene eliminata dal campo di applicazione della Tasi l’imposizione sia nel caso in cui l’ unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del possessore, sia nel caso in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ma solo con riferimento alla propria quota, ad accezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
A tale riguardo, si prevede che:
o il versamento della Tasi, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato e dovuto solo dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel Regolamento dell’anno 2015;
o in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel Regolamento comunale 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento del possessore è pari al 90%.
- Si introduce una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato, oltre all’immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
- Si mantiene ferma la possibilità per i Comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota Tasi per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista originariamente, secondo cui tale aumento doveva essere deliberato, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla Legge di stabilità 2014. Per effetto delle modifiche in commento viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai Comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.
4.Ivie
Dal 1°gennaio 2016, l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili esteri) non si applica al possesso delle abitazioni principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimenti di separazioni legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5.Tari
Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della Tari la parte dei Comuni sulla base di un criterio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE). Inoltre viene differito al 2018 (in luogo della precedente previsione al 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6.Altre novità sulla tassazione locale
- E’ prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato;
- si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazioni nel portale del federalismo fiscale;
- si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiedente requisito della residenza anagrafica;
- dal 2016, è disposta l’abrogazione dell’imposta municipale secondaria (IMUS) imposta che includeva il canone e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, rispettivamente Cosap e Tosap, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;
7.Agevolazione imposta di registro prima casa
Puo’ essere applicata l’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell’atto.
8.Detrazione Iva per acquisti unità immobiliari
Introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazione di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.
9.Aliquota IRES
L’attuale aliquota IRES, pari al 27,5%, passerà al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente viene rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrispondenti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro dell’UNIONE EUROPEA nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi “white list”. L’attuale aliquota dell’1,375% si abbassa all’1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota IRES, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate le percentuali di imponibilità in capo ai soci di cui artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir, nonché la percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lett q), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
10.Proroga detrazione 50% ristrutturazioni edilizia e bonus mobili e 65% risparmio energetico
- Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:
o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alla parti comuni degli edifici condominiali;
o 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
- Ulteriore novità, già segnalata con la nostra circolare del 13 marzo 2016 N.2/2016, riguarda il c.d. bonus mobili.
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, potranno beneficiare di una detrazione Irpef del 50 per cento delle spese documentate sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili ad arredo della stessa unità abitativa. La detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e non sarà cumulabile con l'ordinario bonus arredi (comma 75, articolo della legge 208/2015).
Inoltre:
- Viene chiarito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro prorietà adibiti ad edilizia residenziali pubblica;
- si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- si estende l’applicazione delle detrazioni per l’intervento di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (art. 14 del D.L n.63/2013), anche per l’acquisto, l’istallazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acque calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
11.Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia d’imposta registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi relativi al contratto di locazione finanziaria: più precisamente si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiori a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
12.Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%. Per approfondimenti si veda nostra precedente circolare del 03/02/2016 N° 1/2016.
13.Estromissione beni società
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, (non strumentali), o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in casi di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annuale per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore nominale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con criteri e le modalità previste per l’imposta di registro (art. 52, comma 4, D.P.R. n 131/1986).
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art 9 Tuir o, in alternativa, ai sensi dell’art. 52, D.P.R n 131/1986, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. Per chi si avvale dell’agevolazione, per le imposte (IRES e IRAP) si applica una tassazione sostitutiva pari all’8%, aumentata al 10,5% per le società non operative.
L’imposta sostitutiva va versata nel seguente modo:
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- la restante parte pari al 40% entro il 16 giugno 2017.
14.Deduzione forfettarie IRAP
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfettaria diventa pari a:
- euro 13.000 euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- euro 9.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- euro 6.500 se la base imponibile euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- euro 3.250 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.
15.Note variazione IVA
Si sostituisce l’art. 26, D.P.R n. 633/1972 per superare alcuni problemi derivanti dalla norma. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata al cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Situazione non idonea a garantire il rispetto di uno dei principi cardine dell’IVA: il principio di neutralità.
In sostanza, con le modifiche introdotte, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Si ricorda che l’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, consente tra l’altro al fornitore di emettere una nota di credito al fine di rettificare in diminuzione l’imposta addebitata in relazione ad un’operazione (imponibile) che sia venuta meno, in tutto o in parte, al ricorrere di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto, mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive, purché siano “rimaste infruttuose”, nonché di abbuoni e sconti.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 26 anticipa il momento in cui è consentita l’emissione di note di accredito IVA già all’apertura di una procedura concorsuale, ovvero al Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all’art 182-bis della L fall), ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un pano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) l. Fall.)
Non si dovrà dunque attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale.
Viene previsto che tali disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, in luogo di disporne la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, come previsto nella bozza originale del disegno di Legge.
16.Termini per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.
In sintesi:
- Sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- per la mancata dichiarazione l’accertamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
17.Aliquota contributiva lavoratori autonomi
Viene confermata al 27%, anche per 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.
18.Estensione dell’aliquota IVA ridotta in editoria
Si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei c.d. e-book, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).
19.Rivalutazioni valore dei terreni e delle partecipazioni
- Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio d’impresa commerciale.
- Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1°gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore.
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva diventa per tutti pari all’8%.
20.Rivalutazione beni d’impresa
- Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.
- È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.
- È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall’iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
21.Uso del contante
- Il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore passa da 1.000 a 3.000 euro.
- E’ eliminato l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludono l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
- E’ eliminato l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.
- Viene innalzato da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziabilità a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
- Resta, invece, fermo il tetto di 1.000 euro nell’uso del contante per i money transfer.
- Infine, si mantiene fermo per le Pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
22.Pagamenti con POS
Si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Si prevede un Decreto ministeriale, sentita Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.
Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall’art.15 del D.L n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.
Per ogni altra informazione o approfondimento lo studio rimane a Vostra disposizione
Distinti saluti
Studio AM-TAX
Archivio news