Ai gentili Clienti
Loro sedi
Monza, 4 aprile 2016
Circolare 3/2016
Oggetto: Nuove detrazioni d'imposta IRPEF – Importanti chiarimenti dell’Agenzia delleEntrate
Gentili clienti, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione alcuni importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 2/03/2016, che risponde a questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
Nel caso intendiate integrare la documentazione necessaria per l’elaborazione della vostra dichiarazione dei redditi (Modelli Unico o 730 2016) in quanto in possesso di uno o più documenti riferiti alle spese qui identificate come DETRAIBILI, vi preghiamo di darcene immediato riscontro.
- Spese per la frequenza scolastica
In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” La Legge ha riformulato le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi riguardanti le detrazioni per le spese d’istruzione.
In particolare, in riferimento a quanto concerne la detrazione delle spese d’istruzione, la modifica è intervenuta inserendo nell’articolo 15 comma 1 Tuir la nuova lettera e) bis, nella quale vengono disciplinate le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione. Tali spese a partire dal 1 gennaio 2015 sono detraibili nella misura del 19% per un ammontare annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
In merito alle tipologie di spese rientranti in questa novella detrazione, l’Agenzia delle entrate, con la recente circolare del 2 marzo 2016 ha chiarito che sono da ritenersi annoverate tra le spese di frequenza scolastica a titolo esemplificativo le tasse di iscrizione, le tasse di frequenza e le spese per la mensa scolastica.
- Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
La suddetta Legge dispone inoltre la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale d’istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce per le stampanti), all’edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (come acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis sopra citata.
In ogni caso, rimane, escluso da tale detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Spese per prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia
Come chiarito dalla Circolare 17/E del 2006, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma rientrano nel beneficio della detrazione solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
In linea generale, non sono da considerarsi detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per il recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale: in tal senso, la detrazione è esclusa per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.
In merito alle prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto che dette prestazioni rientrano all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale. L’Agenzia delle Entrate, uniformandosi al parere del Ministero della Salute ha riconosciuto come detraibili le spese riferite a tali prestazioni purchè effettuate da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ai fini della detraibilità occorre che le spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della presentazione resa con la cura di una patologia.
Diverso trattamento è riservato alle prestazioni di “Haloterapia o Grotte di sale “. Il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie, pertanto ad oggi le relative spese non sono detraibili.
La circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2, ha precisato che rientrano tra le spese detraibili, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona, dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001.
Tra le professioni sanitarie è compreso “l’educatore professionale”: la cui figura e il relativo profilo sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministero della Sanità n. 520 del 1998.
Per chiarire il rapporto tra la figura dell’educatore professionale e la figura del pedagogista, il Ministero della Salute ha fatto presente che “esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore”:
- nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell’educazione;
- nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, di sociologia e scienze dell’educazione si consegue la laurea di “educatore professionale”, che è individuato nel decreto n. 520 del 1998.
Il pedagogista è un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali).
La modifica di legge risalta, quindi, la differenza tra l’esercizio delle due professioni che è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito:
- l’Educatore professionale classe L/SNT2 ….è un professionista sanitario;
- il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere annoverato tra le professioni sanitarie.
Tenuto conto del parere interpretato dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da una pedagogista non siano detraibili.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Studio AM-TAX
Archivio news